L.
21 dicembre 2001, n. 443 (1).
Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
------------------------
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
1.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
1.
Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici
e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo
di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le
regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri
competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto
del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce
automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che
integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (2).
2.
Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le
procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel
rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio
del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del
3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli
2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle
ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed
immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare,
con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di
cui al comma 1;
b)
definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per
il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la
approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la
localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni
interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie
per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine
di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di
responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c)
attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto
preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati,
adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente
Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per
l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura
tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d)
modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la
previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta
conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in
conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto
definitivo;
e)
affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive
dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un
unico soggetto contraente generale o concessionario;
f)
disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo
1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come
esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal
concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera
eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e
tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione
temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o
in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per
l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del
contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti;
g)
previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera
sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa
europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o
servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge
n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza
comunitaria;
h)
introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di
aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il
rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare,
in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione
delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la
legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto
ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche
con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della
procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994,
ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per
la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
i)
individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore
realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal
contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione
di proprie prestazioni;
l)
previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della
stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della
possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel
rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al
diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente
all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della
concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con
il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative
agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato
in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m)
previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in
essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n)
previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto,
concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela
risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela
cautelare al pagamento di una provvisionale;
o)
previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini
perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il
ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3.
I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla
loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli
stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti
legislativi di cui al comma 2.
4.
Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere
favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti
autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche
individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5.
Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione.
6.
In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato,
possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a)
gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b)
le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si
tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
c)
gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati
da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o
di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono
stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge,
l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta
giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
d)
i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta
esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7.
Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8.
La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio
dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11.
Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è
abrogato.
12.
Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto
ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare
quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione
edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13.
È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto
legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie
per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15.
I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui
classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea
2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30
del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i
quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte
dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in
essere (3).
16.
Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici
pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota
di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17.
Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis)
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel
senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, perciò, escluse dall'àmbito di applicazione del medesimo
decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da
sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e
costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti.
18.
Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti
sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili
sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M. 25 ottobre
1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che
la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19.
Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti
cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave
coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano
rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata
secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
------------------------
(2)
Il primo programma delle infrastrutture strategiche è stato approvato con
Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 (Gazz. Uff. 21 marzo 2002, n. 68, S.O.).
(3)
Vedi, anche, la Delib. 27 dicembre 2001.